Questura di Roma

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TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE

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Il fenomeno dell'abusivismo è particolarmente attenzionato dalla Questura di Roma in quanto le norme che disciplinano la materia non sono poste solo a garanzia degli utenti e degli interessi del fisco ma anche a tutela della pubblica sicurezza. Si pensi ad esempio all'obbligo di comunicare alla Questura i dati delle persone che prendono alloggio al fine di consentire l'individuazione di presenze potenzialmente pericolose, norma quanto mai utile oggi per contrastare la minaccia terroristica, obbligo che rimane troppo spesso violato.

Negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero delle strutture extralberghiere, rivelandosi una formula gradita all'utenza poiché permette, anche a chi ha dei mezzi economici ridotti, di viaggiare e nello stesso tempo consente ai gestori, spesso non imprenditori, di beneficiare di una "entrata" familiare in più. Ma, anche se oggi l'attività ricettiva in forma non imprenditoriale non è soggetta ad una vera e propria autorizzazione preventiva (ma è sufficiente la cd. SCIA) e risulta alquanto semplice la loro apertura, la qualifica di pubblico esercizio non viene meno comunque per tali attività che restano soggette ad alcune norme.

In base all'art. 117 Cost., che attribuisce alle Regioni la competenza, l’apertura ed il trasferimento di sede delle strutture ricettive sono soggetti alla disciplina prevista dalle leggi regionali emanate sulla base delle leggi-quadro nazionali l. 29 marzo 2001 n. 135 e dal d.lgs. n. 79/2011. Tra le strutture ricettive, oltre a quelle alberghiere o simili (hotels, villaggi-albergo, ecc.), vi sono quelle extralberghiere (regolamentate, nella Regione Lazio dal Reg. Reg. 7 agosto 2015 n.8 e succ. modifiche apportate dal Reg. Reg. n. 14/2017) , tra le quali. le più diffuse sono:

  • Bed and breakfast
  • Affittacamere (o guest house)
  • Case e appartamenti per vacanze
  • Alloggio turistico

 

 I BED AND BREAKFAST

Sono strutture situate in immobili che danno ospitalità e servizio di prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, ed aventi un massimo di tre camere da destinare agli ospiti, con un totale massimo di otto posti letto. Il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e si riserva una camera da letto all'interno della stessa ed è comunque sempre richiesta la sua reperibilità. In tali strutture vi è il divieto di permanenza oltre 90 gg. consecutivi ed il gestore deve rispettare un periodo di inattività dell'esercizio di almeno 120 gg. l'anno anche non consecutivi. Il periodo è ridotto a 30 gg. nei comuni privi di altre strutture ricettive.

L'avvio e l'esercizio dell'attività dal punto di vista autorizzatorio è soggetto alla presentazione (anche tramite rete internet) allo sportello SUAP del Comune di pertinenza, di una SCIA

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che è la nuova procedura che sostituisce la DIA (Denuncia di Inizio Attività) con il vantaggio di poter iniziare immediatamente l'attività. A tale SCIA andranno allegati anche alcuni documenti relativi all'abitazione (planimetria catastale, estremi atto di proprietà o di affitto, possesso dei requisiti in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali). L'utilizzo degli appartamenti come B&B non comporta cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici. La SCIA abilita altresì ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, ove previsto, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. Nel servizio di B&B, la prima colazione è sempre compresa, in genere è prevista la sola somministrazione di prodotti senza manipolazione (eventualmente solo riscaldati), ciò non toglie che è possibile acquistare e servire prodotti manipolati da chi ha tutte le autorizzazioni igienico-sanitarie del caso. I prezzi applicati devono essere esposti all'interno della struttura. Prima di avviare l'attività, i gestori degli esercizi in questione, devono richiedere alla Questura competente per territorio (attraverso PEC), la certificazione digitale che abilita all'inserimento delle generalità delle persone alloggiate (web-alloggiati).

Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo (o immediatamente in caso di permanenza inferiore alle 24h) i predetti gestori devono trasmettere in forma telematica tali dati nonché le altre informazioni richieste, tra cui il numero dei giorni di permanenza e. solo nel caso in cui ci fossero problemi tecnici, l'invio potrà essere effettuato tramite fax o con PEC.

La non osservanza delle disposizioni dell'art. 109 T.U.L.P.S., è di rilevanza penale (ai sensi dell'art. 17 dello stesso T.U.L.P.S.).

Altro obbligo che grava sul gestore del B&B è quello di effettuare la registrazione (che va richiesta on-line) alla Banca Dati istituita presso l' Agenzia Regionale per il Turismo. Con tale registrazione, viene assegnato un Codice Identificativo Regionale che andrà pubblicato in tutti gli annunci inerenti l'offerta alloggiativa, ivi compresi quelli su piattaforma elettronica.

Infine vi è l'obbligo di comunicare all'Agenzia Regionale del Turismo, sempre per via telematica, i dati relativi ai flussi turistici (numericamente considerati degli arrivi e partenze).

Infine, è da sottolineare che anche chi alloggia in un B&B è soggetto al pagamento della tassa di soggiorno (qualora prevista dal Comune dov'è ubicato l'immobile) che l’esercente dovrà riscuotere (con indicazione specifica nella quietanza), provvedendo poi a versarla nelle casse del Comune, ogni fine trimestre (il Comune di Roma ha fissato per tali strutture l'importo in 3,50 Euro al giorno/persona per un massimo di 10 giorni),

Per quanto concerne il regime fiscale, i proventi dell'attività di B&B, al netto delle spese inerenti documentabili, sono tassati come "redditi diversi" derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente quindi non è necessario possedere partita IVA né iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. E' essenziale però che il gestore del B&B si doti di un bollettario ("madre-figlia") per quietanziare l'incasso dei singoli corrispettivi. Il reddito del B&B sarà quindi la somma delle ricevute rilasciate, meno le spese documentate inerenti al B&B. Così per quanto riguarda eventuali collaboratori nella gestione dell'attività, cui sono solitamente adibiti familiari del gestore, potranno essere anche persone estranee, purché il loro utilizzo non sia organizzato in modo stabile e professionale. Pertanto, se nel corso dell'anno risulta verificato il parametro della discontinuità (ovvero, dell'occasionalità) nell'erogazione delle prestazioni, il contribuente è esonerato dall'attivazione della partita iva e da tutte le implicazioni formali (registri, libri contabili, etc.) e sostanziali che da essa scaturiscono.

L'AFFITTACAMERE

Tale attività è assimilabile a quella del B&B, ma viene praticata da chi la voglia esercitare in forma di impresa e senza le limitazioni imposte ad esso.

L'Affittacamere può infatti offrire fino a 6 camere per gli ospiti (senza limitazioni di posti letto se non quelle urbanisticamente consentite), ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, ed accessibili dallo stesso ingresso su strada e sono dotate di un soggiorno e cucina o angolo cottura annesso.

Anche l'apertura di un Affittacamere è soggetto a SCIA da inviare per via telematica al SUAP del Comune in cui viene aperta l'attività.

Altresì per tali attività sono previsti gli obblighi di comunicazione dei dati relativi alle persone alloggiate attraverso il collegamento telematico con la Questura, il pagamento della tassa di soggiorno al Comune, nonché la registrazione alla Banca Dati dell'Agenzia Regionale per il Turismo e la comunicazione a quest'ultima dei flussi alloggiativi.

Trattandosi di un'attività d'impresa è ovviamente richiesta l'iscrizione al registro delle imprese con tutti i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Secondo la legge regionale in materia, sono Case e Appartamenti per Vacanze le strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti. senza offerta di servizi centralizzati e di somministrazione di alimenti e bevande. La loro gestione in forma imprenditoriale è obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti sia superiore a tre.

Analogamente alle predette strutture, anche tale attività necessita di una SCIA da inviare per via telematica al SUAP del Comune ed anche per essa sono previsti gli obblighi di comunicazione dei dati relativi alle persone alloggiate attraverso il collegamento telematico con la Questura, il pagamento della tassa di soggiorno al Comune, nonché la registrazione alla Banca Dati dell'Agenzia Regionale per il Turismo e la comunicazione a quest’ultima dei flussi alloggiativi.

ALLOGGI Dl USO TURISTICO

Secondo la normativa regionale, rientrano in tale categoria le unità immobiliari non soggette a classificazione. In sostanza sono state riportate dalla modifica introdotta nel 2017 alla L.R. n.8/2015 tutte le forme di locazioni di immobili (o parti di essi) rimasti fino a quel momento privi di regolamentazione. La norma ha ritenuto per tali forme di attività ricettive, che all'interno dell'abitazione è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori ulteriori rispetto a quanto già in uso nell'abitazione. Ciò è consentito per un massimo di due appartamenti nello stesso comune ed anche per un solo giorno di pernottamento.

Per chi intenda svolgere quest'attività non vi è l'obbligo di presentare al Comune una vera e propria SCIA ma solo una semplice comunicazione al Comune di ubicazione dell'immobile. Viceversa restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti per le suddette tipologie di strutture extralberghiere, tra cui: la comunicazione dei flussi turistici all' Agenzia Regionale del Turismo, la comunicazione dei dati delle persone alloggiate (previo collegamento ) alla Questura ed il pagamento della tassa di soggiorno.

Si allega per pronta consultazione uno specchio riepilogativo


06/12/2018
(modificato il 18/03/2019)

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