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Il Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121

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per i detentori di armi obbligo di presentazione - una tantum - del certificato medico entro il 4 maggio 2015

Il Decreto Legislativo 29 settembre 2013 nr. 121, entrato in vigore il 5 novembre 2013, contenente disposizioni in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, ha introdotto, per i meri "detentori" di armi, l'obbligo di presentazione, entro il 4 maggio 2015 , di certificazione medica di idoneità psicofisica alla detenzione. In particolare, le disposizioni contenute nell'art. 6, comma secondo, del citato decreto impongono a tutti i detentori di armi di far pervenire, entro il 4 maggio 2015, agli Uffici di Pubblica Sicurezza o Comandi Carabinieri competenti a ricevere le relative denunce detentive, la certificazione medica prevista dall'art. 35 del TULPS per il rilascio del Nulla Osta all'acquisto di armi. Sono esentati dall'obbligo di presentazione coloro i quali, nei sei anni antecedenti l'entrata in vigore del sopra citato decreto, abbiano già prodotto detto certificato medico. In caso di inottemperanza entro il 4 maggio 2015 alle descritte disposizioni, il detentore verrà formalmente diffidato alla presentazione del certificato nei successivi 30 giorni, trascorsi i quali verrà avviato il procedimento finalizzato al divieto di detenzione armi. Vista l'imminenza del termine ultimo indicato, ossia il 4 maggio 2015, gli interessati sono invitati a presentare il più sollecitamente possibile la prescritta certificazione medica.
17/03/2015

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