Questura di Ragusa

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comunicazione di ospitalità per cittadini stranieri ai fini dell'art. 7 DLGS. 25.07.1998 n. 286

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Comunicazione entre 48 ore dall'arrivo

Ai sensi dell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta". Alla dichiarazione va allegata la fotocopia del passaporto dello straniero, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, i visti ed i timbri di ingresso. Per lo straniero ospitato nel comune di Ragusa, la comunicazione va presentata all'Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa. In alto a destra è possibile scaricare il modulo in formato pdf.


15/07/2017
(modificato il 17/07/2017)

25/04/2024 16:31:09