Questura di Ragusa

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Cessione di fabbricato Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

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Comunicazioni e richieste

Cessione di fabbricato

Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo

superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare

all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta

ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la

disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente

deve richiedere al cessionario (d).

a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o

privata)

ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di

un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o,

ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome

proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante

legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere

obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il

modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità,

neppure l’eventuale conoscenza personale.

b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza

dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non

del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve

avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità

al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque

uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in

costruzione.

d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica

Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di

ritorno del documento Autorità che ha rilasciato il documento Data di rilascio.

IN ALTO A DESTRA E' POSSIBILE SCARICARE LA MODULISTICA E CONSULTARE LA NORMATIVA SPECIFICATAMENTE


15/07/2017

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