Questura di Ferrara

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IL QUESTORE NEGA LA LICENZA DI RACCOLTA SCOMMESSE

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IL BOOKMAKER STRANIERO NON ERA INSERITO NELLA FILIERA DELL’AGENZIA DEI MONOPOLI

A Cento (FE) già da qualche tempo risulta operare un CENTRO RACCOLTA SCOMMESSE di eventi sportivi che opera con bookmaker stranieri. Nel 2013 la Divisione Polizia Amministrativa della Polizia di Stato aveva denunciato il titolare di questa attività, deferendolo alla locale Procura della Repubblica, ma in quel periodo la normativa italiana “cozzava” con quella europea e in quella fase di transizione il procedimento veniva archiviato. La problematica verteva sull’applicazione di una norma di un ordinamento di uno stato membro dell’Unione Europea in contrapposizione all’autorizzazione di soggetti che possono operare in ambito comunitario. Problematica a cui tutti si rifacevano in base a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia Europea cd. Sentenza COSTA – CIFONE.  Alle fine del 2016 sempre lo stesso titolare del centro scommesse di Cento (FE) ha chiesto l’autorizzazione ex art. 88 TULPS al Questore di Ferrara per operare con un soggetto estero di Malta sempre nel settore delle scommesse sportive.

La divisione PASI della Polizia di Stato ha dimostrato con le proprie indagini che l’attività del titolare di questo centro di raccolta scommesse non era lecita. In tal senso si esprimeva anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS) in quanto il bookmaker non rientrava tra i concessionari autorizzati ad operare in Italia. A questo punto il Questore ha deciso di negare il rilascio della predetta licenza. Le legge prevede che la licenza per questo tipo di scommesse può essere rilasciata solo a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà i organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. Nel caso in esame il bookmaker straniero non risulta essere in possesso di concessione per l’accettazione delle scommesse su eventi ippici, su eventi sportivi diversi da quelli ippici e su eventi non sportivi, né risulta che abbia regolarizzato la propria posizione ex art. 1 co. 643 della Legge 23.12.2014 n. 190 come modificato dall’art. 1 co. 926 della Legge 28.12.2015 n. 208. (cd. Leggi finanziarie). La decisione del Questore è basata oltre che alle circolari ministeriali che disciplinano la materia anche sulle recenti sentenze dei tribunali amministrativi sia della regione Piemonte sia della nostra regione Emilia Romagna dove in sostanza viene stabilito che “la licenza di cui all’art. 88, cit., non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”. All’esito di eventuali ricorsi, il Questore emetterà un provvedimento di “IMMEDIATA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ” di raccolta delle scommesse. Oltre a questi aspetti di carattere amministrativo la Polizia di Stato sta valutando se risultano degli aspetti penalmente rilevanti a carico del titolare del centro in ordine al reato previsto all’art. 4 Legge n. 401 del 13.12.1989 art. 4 co. 4 bis per la raccolta di scommesse su eventi sportivi, compiendo attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione.


04/03/2017

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