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Tutela delle vittime di violenza domestica in materia di immigrazione

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Tutela delle vittime di violenza domestica in materia di immigrazione

Con la legge n. 77 del 27 giugno del 2013 l’Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, altrimenti detta Convenzione di Istanbul, sottoscritta nella città turca l’11 maggio del 2011. Tra le finalità che animano la Convenzione vi è quella della sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza di genere e le misure di tutela disponibili di prevenzione. Un intero capitolo della Convenzione, il VII, è dedicato proprio alla migrazione e asilo. Nel solco delle Convenzione di Istanbul l’Italia s’è dotata di strumenti normativi che, anche in materia di immigrazione, agiscono nel duplice profilo di tutela della vittima e inasprimento del meccanismo repressivo nei confronti dell’autore.

La storia di P.P., giovane donna indiana, entrata da pochissimo in Italia per ricongiungersi al marito, si inscrive in uno scenario di violenza domestica cui segue un auspicabile avvio di un percorso di emancipazione. Brevemente i fatti. Durante l’ennesimo intervento per lite familiare effettuato presso l’abitazione della coppia, le forze dell’ordine hanno individuato il marito mentre era in possesso un bastone di legno e la moglie in camera da letto dolorante, colpita dal marito pesantemente con il bastone e con la frattura dello zigomo destro. Accompagnata in ospedale la signora sporgeva formale querela nei confronti del marito, riferendo di continue vessazioni e lesioni da quando aveva contratto matrimonio, ossia da sei anni. Alla luce dell’accaduto, il marito è stato arrestato, disposto l’allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di frequentazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla moglie, e il Questore della Provincia di Brescia gli ha annullato il permesso di soggiorno. In considerazione delle condotte illecite, nei confronti del marito è stato disposto l’annullamento del permesso di soggiorno di cui era titolare.

Nei confronti della donna sono state avviate le procedure previste dall’art. 18 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che, nell’ambito delle misure di tutela a sostegno delle persone offese di reati commessi in un contesto di violenza domestica, prevede, tra l’altro, che quando siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti dello straniero ed emerga un attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza di sottrarsi alla violenza medesima o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, il questore, con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest’ultima, possa rilasciare un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 


19/08/2016

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