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Cessione fabbricati

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Comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza della “cessione di fabbricato” a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell’art. 12 D.L. 59/78 convertito in L. 191/78.

L'art. 3 del D.leg.vo 14.03.2011 nr. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la c.d. "cedolare secca sugli affitti", al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione "assorba", tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall'art. 12 del D.L. 21.03.1978 nr. 59, convertito in L. 191/78.
Più recentemente, l'art. 5 commi 1, lettera d), e 4, del D.L. 13.05.2011 nr. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
Premesso quanto sopra a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.L. 23/2011 - per i contratti di locazione registrati - e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 70/2011 - per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione di cessione fabbricato di cui al richiamato art. 12 comma 1 del D.L. 59/78 convertito in L. 191/78 - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova applicazione la disposizione di cui al 4° comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.
Ai sensi del comma 6 del richiamato art. 3 del D.L. 23/2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.


16/04/2015

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