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Permesso di soggiorno

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immigrazione

Contratto di Soggiorno - modelli Q ed R per stranieri (art.5 bis del D.L.vo n.286/98 e successive modifiche) Contract of work-form type Q and R for citizens not belonging to the European Union (article 5 bis of Legislative Decree no.286/98 and modif.)

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO:

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell’8 giugno corrente, è stato pubblicato l’unito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 05 maggio 2017, in cui è previsto, all’articolo 1, che il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, ammonti a:

  1. Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  2. Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  3. Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni.

Il decreto in analisi ha mantenuto inalterate le disposizioni contenute nel decreto del 6 ottobre 2011, cui è stata, in particolare, apportata modifica all’articolo 3, comma 1, lettera e), con l’estensione delle categorie dei soggetti esentati all’obbligo del contributo, mediante l’inclusione dei cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.

Sono esentati dal pagamento di tale integrazione i cittadini stranieri:

  1. di età inferiore ad anni 18;
  2. presenti sul territorio nazionale ex art. 29 comma 1 lett. b) d. lgs. 286/98;
  3. che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
  4. richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari;
  5. che richiedono l’aggiornamento, la conversione o il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

In base alla circolare della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il contributo deve essere pagato anche per le istanze presentate in data anteriore al 9 giugno che siano:

  1. in fase di istruttoria;
  2. state definite, ma in attesa della produzione del permesso elettronico a cura del Poligrafico;
  3. in attesa della mera consegna allo straniero.

 

 


21/06/2017

02/05/2024 13:03:07