Questura di Arezzo

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Furto, smarrimento o distruzione della patente di guida e/o della carta di circolazione

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In caso di furto, smarrimento, distruzione della patente di guida e/o della carta di circolazione, il titolare deve presentare denuncia[1] entro 48 ore portando dietro:

  • un documento di riconoscimento valido;
  • 2 foto tessera[2] se il documento sottratto smarrito o deteriorato è la patente.

Gli organi di Polizia verificheranno, tramite all’archivio nazionale degli abilitati alla guida o l’archivio nazionale dei veicoli, se la patente e/o la carta di circolazione siano duplicabili. In caso positivo, sarà compilato un modulo in triplice copia, una copia (quella senza foto) sarà restituita al denunciante e avrà validità di documento provvisorio di guida e/o di circolazione. Il duplicato sarà spedito direttamente al luogo di residenza da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel caso che i documenti non siano duplicabili, sarà compilato un unico modulo, che avrà validità di documento provvisorio di guida e/o di circolazione, e l’utente dovrà presentare autonomamente domanda di duplicato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione.

Se entro 45 giorni dalla consegna del documento provvisorio di guida e/o circolazione il titolare non ha ricevuto presso la propria residenza il duplicato del documento denunciato smarrito rubato o distrutto, dovrà telefonare al numero verde della Motorizzazione – Ufficio Centrale Operativo 800 232323 (da numero fisso) disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 21:00 e sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. Per altri recapiti, V. pagina del Sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti: "Smarrimento, furto patente"

In caso di rinvenimento della patente denunciata smarrita sottratta o distrutta, è fatto obbligo al titolare di distruggerla.

L’utente può presentarsi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione per chiedere il duplicato della patente di guida e/o della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta solo se:

  • ha sporto denuncia in data antecedente il 15 aprile 2001;
  • è stato invitato a recarvisi dall’autorità che ha ricevuto la denuncia o dall’Ufficio Centrale Operativo.

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[1] Se la denuncia è stata presentata all'estero deve essere ripetuta in Italia

[2] Le fotografie devono essere a colori con sfondo bianco e del formato indicato 4,2 X 4,2 non devono essere su carta termica, non devono essere spillate, sporcate o timbrate in alcun modo.

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27/02/2019
(modificato il 20/03/2024)

21/11/2024 12:44:03