L’erede in possesso di un valido* porto d’armi dovrà denunciare la detenzione delle armi ereditate entro 72 ore dall’acquisizione delle stesse, portando al seguito la denuncia di detenzione delle armi del defunto (se rinvenuta), una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e, se già detiene altre armi, la propria denuncia di detenzione.
Si raccomanda di contattare preventivamente l’Ufficio preposto a ricevere la denuncia di detenzione, o l’ufficio armi della Questura, per escludere problematiche legate alla tipologia delle armi in eredità, al numero massimo di armi detenibili e per informazioni circa le modalità di trasporto (limiti numerici, tragitto, mezzi di trasporto, custodia, ecc..).
In presenza di altri eredi, questi dovranno sottoscrivere la rinuncia all’eredità delle armi; in caso di frazionamento delle armi tra più eredi tutti dovranno essere concordi sulla suddivisione delle armi.
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*se il porto d’armi è rilasciato per caccia, per la validità è richiesto anche il pagamento delle tasse di concessioni governative per l’annualità in corso.
Altre risorse:
Detenere le armi ereditate: erede privo di valido porto d’armi
Rinunciare alle armi in eredità: cessione ad altra persona o in Questura per la rottamazione