Questura di Arezzo

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Licenza per collezione di armi comuni da sparo

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La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione (ma non il porto) di armi corte e lunghe in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 12 classificate sportive*). La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma da sparo.

Le armi inserite in collezione non possono essere spostate dal luogo di detenzione senza la preventiva autorizzazione del Questore e non può essere detenuto il relativo munizionamento.
La richiesta della licenza dovrà essere presentata:

- All'Ufficio Armi della Questura, negli orari di apertura al pubblico, per i residenti nel Comune di Arezzo;
- Ai Commissariati di P.S. competenti per territorio per i residenti nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro;
- Alle stazioni dei Carabinieri di zona per i residenti nei restanti comuni della Provincia di Arezzo.

 

Documenti richiesti per la richiesta di licenza di collezione:

  • modulo di domanda
  • 2 marche da bollo (una da applicare sulla domanda, una per la licenza)
  • fotocopia della denuncia di detenzione armi

Termini per il rilascio della licenza: 120 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dai documenti richiesti, salvo particolari problematiche rilevate in corso di istruttoria. La licenza è permanente.

 

Per la modifica delle armi in collezione occorre presentare la seguente documentazione:

Variazioni in incremento delle armi in collezione (occorre contattare preventivamente l’Ufficio Armi della Questura)
- modulo di domanda
- 2 marche da bollo (una da applicare sulla domanda, una per la licenza)
- fotocopia della denuncia di detenzione
- licenza di collezione in originale

Variazioni in diminuzione delle armi in collezione
- modulo di domanda
- dichiarazione di cessione delle armi
- licenza di collezione in originale

 

Nuova classificazione europea delle armi:

La nuova Direttiva Europea, recepita con il Decreto legislativo n. 104 del 10 agosto 2018, ha revisionato la precedente classificazione delle armi da fuoco contemplate nell’allegato I della direttiva 91/477/CE, per effetto di tale revisione, alcune tipologie di armi, precedentemente ricomprese nelle diverse tipologie della Categoria B), sono passate nelle nuove categorie A6), A7), e A8), e sottoposte ad un regime più restrittivo.

In particolare, le armi attualmente classificate A6) e A7), nonché i caricatori in grado di contenere un numero di colpi eccedenti i limiti stabiliti (più di 10 colpi per le armi lunghe e più di 20 colpi per le armi corte) possono essere acquistate e detenute dai tiratori sportivi iscritti alle Federazioni riconosciute dal CONI, o alle Federazioni di altri Paesi dell’Unione, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, nonché agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al CONI.  Non è più consentito invece la detenzione e il porto delle armi attualmente classificate A8).

Il Decreto Legislativo n. 104/2018 ha previsto un regime transitorio per quei soggetti che avevano legittimamente acquistato suddette armi sotto la precedente classificazione. Per chiarimenti contattare l’ufficio presso il quale sono state denunciate suddette armi o caricatori.

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*  limite elevato dalla nuova Direttiva Europea.

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16/11/2017
(modificato il 04/06/2024)

21/11/2024 11:30:13