Questura di Arezzo

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  • telefono: 05754001
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Vendita di merci a domicilio

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Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.

Nel caso che l’esercente intenda avvalersi per l’esercizio di tale attività di incaricati, dovrà presentare all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) tramite il S.U.A.P. - Sportello Unico per le Attività Produttive – l’elenco degli incaricati alle vendite corredato dalle dichiarazioni di possesso dei requisiti sottoscritte dagli incaricati.

I requisiti soggettivi richiesti sono quelli previsti dalla legge delle Regione Toscana N. 28 del 7 febbraio 2005 per lo svolgimento di tale attività.

Il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’impresa alle persone incaricate alle vendite, non è soggetto a vidimazione da parte della Questura.

Rif. Normativi:

Art. 19 - D. Lgs. 114 del 1998

Tabella A - D. Lgs. 222 del 2016

Legge Regione Toscana n. 62 del 23 novembre 2018


03/11/2017
(modificato il 02/11/2023)

21/11/2024 11:37:35