Chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto a darne immediatamente notizia all’ufficio locale di P.S. competente per territorio o, in mancanza, presso il più vicino comando dei Carabinieri.
Colui che ha effettuato il rinvenimento, se interessato, potrà diventare il proprietario dell'arma qualora:
- il legittimo proprietario non sia individuabile e, trascorso un anno dall’ultima pubblicazione all’apposito albo comunale, nessuno si sia presentato a rivendicare la proprietà dell’arma
- l’arma in questione possa essere legalmente detenuta da parte di privati (ovvero non sia alterata, da guerra, clandestina ecc.)
- colui che ha effettuato il rinvenimento sia titolare (o lo diventi) di un’autorizzazione di polizia che gli consenta di acquisire l’arma (regolare porto d’armi o nulla osta acquisto armi).
Soddisfatte tali condizioni, al subentro nel possesso dell’arma si dovrà infine, come d’ordinario, denunciarne la detenzione (art. 38 TULPS).
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