Questura di Arezzo

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Licenza di porto d'arma per uso tiro a volo

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La licenza di porto d'arma per uso tiro a volo, comunemente detta "per uso sportivo", autorizza il titolare all'acquisto e al trasporto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività di tiro.

La richiesta della licenza dovrà essere presentata:

- All'Ufficio Armi della Questura, negli orari di apertura al pubblico, per i residenti nel Comune di Arezzo;
- Ai Commissariati di P.S. competenti per territorio per i residenti nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro;
- Alle stazioni dei Carabinieri di zona per i residenti nei restanti comuni della Provincia di Arezzo.

Documentazione:

  • domanda comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
  • 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda)
  • certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica rilasciata dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari dell'U.S.L. o dai medici militari, o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia
  • versamento di € 1,27 con bonifico bancario sul seguente IBAN  IT86P0100003245310010238300 - Beneficiario "Tesoreria dello Stato Arezzo" - Causale "libretto porto d'arma per tiro a volo"
  • 2 marche da bollo da 16 euro, una per la domanda e una per la licenza
  • abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con:
    - dichiarazione sostitutiva del certificato di idoneità al maneggio delle armi della Federazione del Tiro a Segno Nazionale (precisare la data e il Poligono presso il quale è stato conseguito),
    - oppure, in alternativa per coloro che, nei dieci anni antecedenti alla presentazione della domanda hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato (*), dichiarazione sostitutiva del servizio prestato, (precisare Corpo, data e luogo del congedo o del servizio).

(*) Il servizio prestato nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato attesta l’idoneità al maneggio delle armi purché non siano trascorsi più di 10 anni dal congedo o dalla scadenza dell’ultimo porto d’armi conseguito. (Art. 8 L. 110/1975 come modificata dal D. Lgs 204/2010).

Termini per il rilascio della licenza: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dai documenti richiesti, salvo particolari problematiche rilevate in corso di istruttoria.

Può essere rinnovata ogni cinque** anni, alla scadenza del libretto, con la medesima documentazione prevista per il rilascio ad esclusione dell'abilitazione al maneggio delle armi - V. sopra nota (*) ,e la restituzione della precedente licenza. Rif. normativo L. 323/1969

**Termine modificato dal Decreto Legislativo n. 104 del 10 agosto 2018, in attuazione alla direttiva UE 2017/853. Le licenze di porto d’armi per uso tiro a volo rilasciate antecedentemente il 14 settembre 2018, conservano la scadenza prevista dalla previgente normativa, solo all’atto del rinnovo sarà applicata la nuova durata quinquennale.

 

Nuova classificazione europea delle armi:

La nuova normativa europea ha revisionato la precedente classificazione delle armi da fuoco contemplate nell’allegato I della direttiva 91/477/CE, per effetto di tale revisione, alcune tipologie di armi, precedentemente ricomprese nelle diverse tipologie della Categoria B), sono passate nelle nuove categorie A6), A7), e A8), e sottoposte ad un regime più restrittivo.

In particolare, le armi attualmente classificate A6) e A7), nonché i caricatori in grado di contenere un numero di colpi eccedenti i limiti stabiliti (più di 10 colpi per le armi lunghe e più di 20 colpi per le armi corte) possono essere acquistate e detenute dai tiratori sportivi iscritti alle Federazioni riconosciute dal CONI, o alle Federazioni di altri Paesi dell’Unione, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, nonché agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al CONI.  Non è più consentito invece la detenzione e il porto delle armi attualmente classificate A8). Il Decreto Legislativo n. 104/2018 ha previsto un regime transitorio per quei soggetti che avevano legittimamente acquistato suddette armi sotto la precedente classificazione. Per chiarimenti contattare l’ufficio presso il quale sono state denunciate suddette armi o caricatori.

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05/07/2016
(modificato il 28/03/2024)

25/04/2024 22:57:18