Questura di Arezzo

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  • telefono: 05754001
  • email: dipps107.00F0@pecps.poliziadistato.it

Denuncia di acquisto e detenzione di armi (art. 38 tulps)

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Chiunque acquisti e/o detenga un'arma o munizioni, anche se già titolare di licenza di porto di pistola, di fucile o di nulla osta all’acquisto di armi, deve presentarne denuncia entro le 72 ore successive, all'ufficio di P.S. territorialmente competente in base al luogo di detenzione, corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di vendita redatta dall’armeria o dal privato
- originale della/e denuncia/e delle armi eventualmente possedute
- se l’arma è acquistata da un privato allegare la fotocopia della denuncia del cedente.

La denuncia, entro le 72 ore dall’acquisto, è dovuta anche per i caricatori contenenti un numero di colpi superiore a 10 per le armi lunghe e superiore a 20 per le armi corte*; (per il munizionamento contattare l'Ufficio preposto a ricevere la denuncia).
Copia della denuncia ratificata dall'Ufficio ricevente sarò restituita al denunciante.

Si informa che gli aggiornamenti relativi alla detenzione di armi già denunciate presso la Questura di Arezzo (acquisto/cessione ecc.) possono essere richiesti per email alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): dipps107.00N0@pecps.poliziadistato.it allegando i documenti relativi all'aggiornamento. Chi non è in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) può comunque effettuare l'invio tramite email allegando, oltre ai documenti dell'aggiornamento richiesto, anche la copia della precedente denuncia di detenzione armi e la copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Ufficio Armi ed esplosivi della Questura di Arezzo provvederà ad inoltrare all'interessato, per posta elettronica, la denuncia aggiornata (orari e contatti).

N.B.: V. paragrafo sottostante “Nuova classificazione europea delle armi”.

Il Decreto Legislativo n. 104 del 10 agosto 2018, in attuazione alla direttiva UE 2017/853, ha modificato gli adempimenti per i detentori di armi sprovvisti di licenza di porto d’armi i quali sono tenuti a rinnovare ogni 5 anni** la certificazione medica comprovante l’idoneità prevista dall’art. 35 comma 7 TULPS (Testo Unico Leggi di PS).

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione della certificazione medica:

  • i possessori di una licenza di porto d’armi in corso di validità;
  • i collezionisti di sole armi antiche;
  • coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza.

La certificazione medica aggiornata, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata in bollo dal settore medico legale dell'U.S.L. o da un medico militare, o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, deve essere fatta pervenire dagli interessati all’Ufficio presso il quale sono state denunciate le armi.
Per il calcolo dei 5 anni fa fede la data dell’ultimo certificato medico prodotto per un’ autorizzazione in materia di armi,
anche diversa dalla detenzione, quale una licenza di porto d’armi o di collezione o per la richiesta di un nulla osta acquisto armi.
 

Nuova classificazione europea delle armi:

La nuova normativa europea ha revisionato la precedente classificazione delle armi da fuoco contemplate nell’allegato I della direttiva 91/477/CE, per effetto di tale revisione, alcune tipologie di armi, precedentemente ricomprese nelle diverse tipologie della Categoria B), sono passate nelle nuove categorie A6), A7), e A8), e sottoposte ad un regime più restrittivo.

In particolare, le armi attualmente classificate A6) e A7), nonché i caricatori in grado di contenere un numero di colpi eccedenti i limiti stabiliti (più di 10 colpi per le armi lunghe e più di 20 colpi per le armi corte) possono essere acquistate e detenute dai tiratori sportivi iscritti alle Federazioni riconosciute dal CONI, o alle Federazioni di altri Paesi dell’Unione, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, nonché agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al CONI.  Non è più consentito invece la detenzione e il porto delle armi attualmente classificate A8). Il Decreto Legislativo n. 104/2018 ha previsto un regime transitorio per quei soggetti che avevano legittimamente acquistato suddette armi sotto la precedente classificazione. Per chiarimenti contattare l’ufficio presso il quale sono state denunciate suddette armi o caricatori.
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limite elevato dalla nuova Direttiva Europea.
** limite ridotto dalla nuova Direttiva Europea.

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24/06/2016
(modificato il 04/06/2024)

21/11/2024 12:01:51