Questura di Trento

Il logo della Questura Trento

Il Questore - Viale Verona 187 - 38100 Trento

  • telefono: 0461899511
  • fax: 0461899777

Carta dei servizi

ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO  E SPETTACOLO (c.d. BUTTAFUORI)

Ufficio al quale rivolgersi: Divisione Polizia Amministrativa  - 1° Sezione – Affari Generali

Orari di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì alle ore 08.00 alle ore 14.00

e-mail:  ammin.quest.tn@pecps.poliziadistato.it

telefono 0461 / 899649-801

fax 0461 / 899979-522

NORME DI RIFERIMENTO

La materia degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti,  (c.d. buttafuori) è disciplinata dalla Legge 15.07.2009 n. 94 (art. 3, commi dal 7 al  comma 13), nonchè dal  Decreto del Ministero dell’Interno del 06.10.2009 e dai successivi Decreti di proroga dd.dd. 17.12.2010 e 30.06.2011.

Nell’espletamento di tali servizi è fatto divieto di portare armi, oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.

Per svolgere l’attività il personale deve essere iscritto in un apposito elenco, che in questa Provincia Autonoma è istituto presso questa Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale.

La presentazione dell’istanza di iscrizione è a cura del gestore delle attività di intrattenimento o del titolare di un istituto di vigilanza e/o investigazione espressamente autorizzato all’espletamento di tale tipologia di servizi.

L’iscrizione nell’elenco istituto presso questa Questura o presso altra Prefettura autorizza a svolgere i servizi di cui al comma 5 del D.M. 06.10.2009, in tutto il territorio nazionale, senza reiterare l’iscrizione, ma solo previa comunicazione - da parte sempre del gestore l’attività o del titolare l’Istituto - alle Prefetture e Questure delle altre province ove l’addetto deve operare

L’art. 3 comma 13 della Legge 94/2009 prevede una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco oppure omette di dare alla Questura la preventiva comunicazione di avvalersi del personale iscritto.

Al momento e sino al 31.12.2011 sono altresì autorizzati ad operare anche coloro per i quali alla data del 31.10.2011:

1)  sia stata presentata  la relativa domanda di iscrizione nell’elenco;

2) abbiano iniziato il corso di formazione ovvero venga documentata l’iniziativa degli stessi a frequentare il previsto corso.

REQUISITI SOGGETTIVI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO

L’iscrizione nell’elenco è subordinato al:

1)      possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e di quelli indicati all’art. 1 comma 4 lettere c, d ,e del D.M. 06.10.2009;

2)      diploma di scuola media inferiore;

3)      certificazione medica attestante l’idoneità fisica e mentale:

4)      superamento del corso di formazione per addetti ai servizi di controllo che può essere stato effettuato  anche in un’altra Provincia/Regione.

In caso di perdita da parte dell’addetto dei prescritti requisiti, quest’ufficio provvederà alla sua cancellazione  dall’elenco di cui trattasi per il divieto di impiego. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

L’istanza, redatta in marca da bollo da € 14,62 (modulo A – reperibile sul link in alto a destra)  deve essere inoltrata alla Questura di Trento - Ufficio Polizia Amministrativa - 1° Sezione – Ufficio Affari Generali.

Alla domanda del gestore o del titolare la licenza dovrà essere allegata una dichiarazione (Modulo B -  in carta libera) compilata e firmata da ciascun dipendente, unitamente ai seguenti ulteriori atti di corredo:  

1)      fotocopia del documento di identità in corso di validità;

2)      certificato medico attestante il possesso dei requisiti psico-fisici, rilasciato dal medico di base o dall’Autorità sanitaria pubblica di data non anteriore a 3 mesi;

3)      fotocopia  dell’attestato di superamento al corso di formazione.

Ad esito favorevole dell’istruttoria, quest’ufficio comunicherà al gestore/titolare di licenza, la data ed il numero di iscrizione nell’elenco.

Questi estremi dovranno essere poi riportati a cura dei soggetti surriportati, sul tesserino di riconoscimento color giallo con la scritta: ”assistenza” di cui all’allegato A) del D.M. 06.10.2009.

AVVERTENZE 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 06.10.2009 l’elenco degli addetti ai servizi di controllo  è sottoposto a revisione biennale.

Il gestore dell’attività o il titolare di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 134 TULPS dovrà presentare a quest’Ufficio di Polizia Amministrativa, almeno un mese prima della naturale scadenza (da calcolarsi dalla data di avvenuta iscrizione nell’elenco) la documentazione comprovante l’attualità dei requisiti (autodichiarazione sulla permanenza dei requisiti soggettivi e certificato medico attestante idoneità psico-fisica).

[Categoria: Servizi]

Pubblicato il: 16 November 2011

Documenti

Link