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Carta dei servizi

Dal 1 settembre prossimo, tutte le istanze indirizzate all’Ufficio Armi della Questura per rilasci o rinnovi di autorizzazioni di polizia, dovranno essere corredate del codice fiscale del richiedente.

Così, in materia di armi, munizioni, materie esplodenti ogni richiesta dovrà contenere l’indicazione di tale dato, divenuto per le pubbliche amministrazioni importante strumento di identificazione del cittadino.

La modulistica è stata di conseguenza modificata ed è disponibile, oltre che allo sportello, anche nel sito della Questura di Rovigo seguendo il percorso “Carta dei Servizi”.

Inoltre, così come disposto con il decreto legislativo del 26/10/2010 nr. 204 intitolato “Attuazione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”, si comunica che dal 1 luglio 2011 sono entrate in vigore alcune modifiche ed integrazioni della normativa che regola la disciplina sulle armi.

Tra le norme modificate vi è l’art.35 del T.U.L.P.S. relativamente al rilascio del nulla osta per l’acquisto o la detenzione di armi; la richiesta, da redigere in carta libera è esente da ogni tributo.

Modificato anche l’art. 38 del T.U.L.P.S. concernente la denuncia di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, in cui si prevede che la detenzione dei suddetti manufatti deve essere oggetto di denuncia, entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale Comando  Stazione Carabinieri.

Per quanto riguarda le denunce delle armi (anche le armi bianche proprie nonché le singole parti di arma da fuoco) che devono essere presentate in Questura e presso i Commissariati di P.S. di Adria e Porto Tolle  si rende noto che oltre a consegnare personalmente la denuncia presso gli Uffici preposti nelle giornate e negli orari indicati nel sito, in particolar modo qualora non vi sia possibilità, per chiusura degli Uffici, consegnarle entro le 72 ore successive all’acquisizione della loro  materiale disponibilità,  tale dichiarazione, in alternativa dovrà essere inviata, in duplice copia, in raccomandata con A.R. agli indirizzi sotto riportati oppure via fax allegando copia fotostatica di un documento di identità. In questi ultimi due casi le denunce debitamente vistate e registrate potranno essere ritirate  presso gli Uffici citati a partire dal 7° giorno successivo l’attestazione della loro ricezione.

 Altra modifica rilevante riguarda il limite detentivo delle munizioni previsto dall’art. 97 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. che viene ridotto a 200 cartucce (anziché 1500) nei confronti di detentori di fucili da caccia  che utilizzano munizioni per armi corte.

[Categoria: Servizi]

Pubblicato il: 01 July 2011

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