Questura di Pescara

Il logo della Questura Pescara

Il Questore - Via Pesaro n.7 - 65100 Pescara

  • telefono: 08520571
  • fax: 0852057777
  • email: urp.quest.pe@pecps.poliziadistato.it

Permesso di soggiorno

Art. 7 - Obbligo dell'ospitante

 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero (a) o apolide, anche se parente o affine, ....omississ......ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estermi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per la quale la comunicazione è dovuta.

2bis. le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 1.100,00 euro

P.S. si ricorda che per straniero si intende "extracomunitario" 

[Categoria: Servizi]

Pubblicato il: 30 July 2008

Link